Allegato 3
(di cui all'articolo 5, comma 1)
REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA
ANNUALE DI CONTROLLO
Il programma dei controlli annuale e' elaborato sulla base delle
procedure di controllo e deve contenere:
1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre
dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di
controllo con l'indicazione del numero degli operatori per singola
attivita';
2. il numero totale delle visite ispettive da eseguire
nell'anno, con la specifica del numero di visite annunciate, senza
preavviso e a campione/supplementari, nonche' il numero e la
tipologia di campioni da prelevare ed analizzare;
3. una tabella dove e' indicato per tipologia di attivita'
svolta dall'operatore e per ogni mese il numero di visite e dei
campioni da eseguire, nonche' il numero del personale ispettivo
impiegato.
Il programma annuale di controllo deve essere trasmesso al
Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si
verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori
controllati.