Allegato 3 (di cui all'articolo 5, comma 1) REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO Il programma dei controlli annuale e' elaborato sulla base delle procedure di controllo e deve contenere: 1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di controllo con l'indicazione del numero degli operatori per singola attivita'; 2. il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specifica del numero di visite annunciate, senza preavviso e a campione/supplementari, nonche' il numero e la tipologia di campioni da prelevare ed analizzare; 3. una tabella dove e' indicato per tipologia di attivita' svolta dall'operatore e per ogni mese il numero di visite e dei campioni da eseguire, nonche' il numero del personale ispettivo impiegato. Il programma annuale di controllo deve essere trasmesso al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori controllati.