Allegato III
(articolo 6, comma 2)
Procedura per la verifica indipendente e la convalida
La verifica indipendente e' essenziale per assicurare
l'affidabilita' dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare
la qualita' degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo
sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che:
a) i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di
Impronta Ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la
raccomandazione 2013/179/UE, con le Linee guida PEF e con la
corrispondente RCP;
b) che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di
Valutazione di Impronta Ambientale sono scientificamente e
tecnicamente validi;
c) i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai
requisiti di qualita';
d) l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni
identificate;
e) lo studio e' trasparente, accurato e consistente;
f) la DIAP riflette correttamente i risultati dello Studio di
Valutazione di Impronta Ambientale;
g) la DIAP e' rispondente ai requisiti della RCP e del presente
regolamento;
h) l'individuazione della classe di prestazione e' corretta;
i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualita'
delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;
j) sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative
riportate nella DIAP.
La verifica deve essere un bilanciamento ottimale tra la
completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i costi. Essa
comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva
presso il soggetto richiedente.
Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad un
dettagliato esame di conformita' ai documenti di riferimento della
documentazione predisposta dal soggetto richiedente. Il soggetto
richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e
provvede alla necessaria correzione o integrazione.
Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente deve
dare evidenza o assicurare che:
a) le non conformita' rilevate nell'analisi documentale siano
state rimosse;
b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario siano
messe a disposizione del verificatore;
c) il modello software utilizzato per lo studio di impronta
ambientale sia messo a disposizione del verificatore;
d) siano messe in atto le misure necessarie affinche' il
Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo
da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione
vigente.
In particolare per lo Studio di Valutazione di Impronta
Ambientale, il verificatore deve verificare la tracciabilita' e
validita' delle informazioni e dei dati, sia i primari del soggetto
richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari usati
nello studio. Per questo compito e' necessario un controllo con
fatture, bollette e altra documentazione commerciale e, per i dati
piu' rilevanti, controllare sul sito durante la verifica ispettiva.
Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo anche al modello
software utilizzato per lo studio, che:
a) nello studio le unita' di processo sono definite come
specificato nella RCP di riferimento;
b) la fonte dei dati di ingresso ed uscita (riferimenti
bibliografici, banche dati, ecc.) usati per le unita' di processo
sono almeno della qualita' richiesta dalla RCP applicabile;
c) le informazioni rilevanti sono documentate per ciascuna
unita' di processo, e sono consistenti e comprensibili tali da
rendere possibile una valutazione indipendente della rilevanza dei
dati in accordo con la RCP applicabile.
Se nello studio sono stati usati dati secondari gia' verificati
secondo le regole PEF, questi non devono essere ulteriormente
verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e
incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi dati nello
specifico prodotto necessita di essere verificata, comprendendo la
rappresentativita' temporale, geografica e tecnologica.
Nel verificare i risultati di inventario il verificatore deve
usare semplici controlli sulle unita' di processo o moduli di
informazione utilizzati, controllando che siano effettivamente
rispondenti alle fonti di dati originali. Il verificatore deve
effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari piu'
rilevanti, definiti sulla base del loro effettivo contributo sulle
categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP.
Il verificatore verifica inoltre che i risultati di impact
assessment sono stati correttamente calcolati sulla base dei
risultati di inventario e dei metodi raccomandati di
caratterizzazione, normalizzazione e pesatura.
Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze
riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.
Il verificatore convalida la documentazione di cui all'allegato
II, punto 1 - numero 2) e rilascia l'attestato di conformita' ai
requisiti del presente regolamento, cosi' come previsto all'art. 6.
In relazione ai requisiti di competenza dei verificatori, la
verifica indipendente potra' essere effettuata da enti indipendenti
accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato.
Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore,
oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare:
a) l'aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta
Ambientale e della DIAP;
b) la conformita' ai contenuti della RCP di riferimento;
c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali azioni e la
realizzazione degli interventi previsti volti a perseguire gli
obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.