(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                (articolo 6, comma 2) 
 
        Procedura per la verifica indipendente e la convalida 
 
    La   verifica   indipendente   e'   essenziale   per   assicurare
l'affidabilita' dello schema «Made Green in Italy» e  per  migliorare
la qualita' degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che  lo
sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che: 
      a) i metodi usati per condurre  lo  Studio  di  Valutazione  di
Impronta Ambientale e i relativi risultati sono  consistenti  con  la
raccomandazione  2013/179/UE,  con  le  Linee  guida  PEF  e  con  la
corrispondente RCP; 
      b)  che  i  metodi  utilizzati  per  condurre  lo   Studio   di
Valutazione  di   Impronta   Ambientale   sono   scientificamente   e
tecnicamente validi; 
      c) i  dati  sono  appropriati,  ragionevoli  e  rispondenti  ai
requisiti di qualita'; 
      d) l'interpretazione  dei  risultati  riflette  le  limitazioni
identificate; 
      e) lo studio e' trasparente, accurato e consistente; 
      f) la DIAP riflette correttamente i risultati dello  Studio  di
Valutazione di Impronta Ambientale; 
      g) la DIAP e' rispondente ai requisiti della RCP e del presente
regolamento; 
      h) l'individuazione della classe di prestazione e' corretta; 
      i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualita'
delle informazioni quantitative riportate nella DIAP; 
      j) sia garantita la correttezza delle informazioni  qualitative
riportate nella DIAP. 
    La  verifica  deve  essere  un  bilanciamento  ottimale  tra   la
completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i  costi.  Essa
comprende sia  un'analisi  documentale  sia  una  verifica  ispettiva
presso il soggetto richiedente. 
    Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad  un
dettagliato esame di conformita' ai documenti  di  riferimento  della
documentazione predisposta  dal  soggetto  richiedente.  Il  soggetto
richiedente viene informato delle  eventuali  carenze  riscontrate  e
provvede alla necessaria correzione o integrazione. 
    Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente  deve
dare evidenza o assicurare che: 
      a) le non conformita' rilevate nell'analisi  documentale  siano
state rimosse; 
      b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario  siano
messe a disposizione del verificatore; 
      c) il modello software utilizzato per  lo  studio  di  impronta
ambientale sia messo a disposizione del verificatore; 
      d) siano messe  in  atto  le  misure  necessarie  affinche'  il
Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in  modo
da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della  legislazione
vigente. 
    In  particolare  per  lo  Studio  di  Valutazione   di   Impronta
Ambientale, il  verificatore  deve  verificare  la  tracciabilita'  e
validita' delle informazioni e dei dati, sia i primari  del  soggetto
richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari  usati
nello studio. Per questo  compito  e'  necessario  un  controllo  con
fatture, bollette e altra documentazione commerciale e,  per  i  dati
piu' rilevanti, controllare sul sito durante la  verifica  ispettiva.
Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo  anche  al  modello
software utilizzato per lo studio, che: 
      a) nello studio  le  unita'  di  processo  sono  definite  come
specificato nella RCP di riferimento; 
      b) la  fonte  dei  dati  di  ingresso  ed  uscita  (riferimenti
bibliografici, banche dati, ecc.) usati per  le  unita'  di  processo
sono almeno della qualita' richiesta dalla RCP applicabile; 
      c) le informazioni  rilevanti  sono  documentate  per  ciascuna
unita' di processo,  e  sono  consistenti  e  comprensibili  tali  da
rendere possibile una valutazione indipendente  della  rilevanza  dei
dati in accordo con la RCP applicabile. 
    Se nello studio sono stati usati dati secondari  gia'  verificati
secondo  le  regole  PEF,  questi  non  devono  essere  ulteriormente
verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e
incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi  dati  nello
specifico prodotto necessita di essere  verificata,  comprendendo  la
rappresentativita' temporale, geografica e tecnologica. 
    Nel verificare i risultati di  inventario  il  verificatore  deve
usare semplici  controlli  sulle  unita'  di  processo  o  moduli  di
informazione  utilizzati,  controllando  che   siano   effettivamente
rispondenti alle  fonti  di  dati  originali.  Il  verificatore  deve
effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari  piu'
rilevanti, definiti sulla base del loro  effettivo  contributo  sulle
categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP. 
    Il verificatore  verifica  inoltre  che  i  risultati  di  impact
assessment  sono  stati  correttamente  calcolati  sulla   base   dei
risultati   di   inventario   e   dei    metodi    raccomandati    di
caratterizzazione, normalizzazione e pesatura. 
    Il soggetto richiedente viene informato delle  eventuali  carenze
riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione. 
    Il verificatore convalida la documentazione di  cui  all'allegato
II, punto 1 - numero 2) e  rilascia  l'attestato  di  conformita'  ai
requisiti del presente regolamento, cosi' come previsto all'art. 6. 
    In relazione ai requisiti  di  competenza  dei  verificatori,  la
verifica indipendente potra' essere effettuata da  enti  indipendenti
accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato. 
    Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore,
oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare: 
      a) l'aggiornamento dello  Studio  di  Valutazione  di  Impronta
Ambientale e della DIAP; 
      b) la conformita' ai contenuti della RCP di riferimento; 
      c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali  azioni  e  la
realizzazione  degli  interventi  previsti  volti  a  perseguire  gli
obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.