(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                (articolo 4, comma 7) 
 
Contenuto dei  Programmi  nazionali  di  controllo  dell'inquinamento
                             atmosferico 
 
                               PARTE 1 
 
Contenuto   minimo   dei    programmi    nazionali    di    controllo
                    dell'inquinamento atmosferico 
 
    1. Il primo programma nazionale  di  controllo  dell'inquinamento
atmosferico   deve   contenere,   oltre   agli   elementi    previsti
dall'articolo 4, comma 5: 
      a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui  i
livelli  delle  emissioni  al  2025  possono  essere  raggiunti  solo
mediante misure che comportano costi non proporzionati; 
      b)  se  ne  ricorre  il   caso,   un   rendiconto   in   merito
all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5
e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione; 
    2.  Gli  aggiornamenti  del  programma  nazionale  di   controllo
dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre  agli  elementi
previsti dall'articolo 4, comma 5: 
      a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione  del
programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione
delle concentrazioni delle sostanze; 
      b) una descrizione degli  eventuali  cambiamenti  significativi
intervenuti  nello  scenario  politico,  nelle   valutazioni,   nelle
politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione. 
 
                               PARTE 2 
 
      Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo 
 
A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. 
 
    1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo  delle  buone
pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca,  tenendo
conto del codice quadro  dell'UNECE  del  2014  relativo  alle  buone
pratiche agricole per ridurre le emissioni  di  ammoniaca,  che  deve
riguardare quantomeno i seguenti  aspetti:  a)  gestione  dell'azoto,
tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del
bestiame; c)  tecniche  di  spandimento  del  letame  che  comportano
emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano
emissioni  ridotte;  e)  sistemi  di  stabulazione   che   comportano
emissioni ridotte;  f)  possibilita'  di  limitare  le  emissioni  di
ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali. 
    2. Puo'  essere  stabilito,  a  livello  nazionale,  un  bilancio
dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite  complessive  di
azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido  di
azoto, l'ammonio, i nitrati e  i  nitriti,  secondo  i  principi  del
documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto. 
    3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti  al  carbonato
di ammonio  e  possono  essere  ridotte  le  emissioni  di  ammoniaca
provenienti dai fertilizzanti inorganici con i  seguenti  metodi:  a)
sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti  a  base
di  nitrato  di  ammonio;  b)  qualora  si  continui  ad   utilizzare
fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi  che  consentono  di
ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo
di  riferimento,  come  descritto  nel  documento   di   orientamento
sull'ammoniaca; c)  promuovendo  la  sostituzione  dei  fertilizzanti
inorganici con quelli organici e, nel caso  in  cui  si  continui  ad
utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli  in  funzione  delle
esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini
di azoto e di fosforo, tenuto conto del  tenore  dei  nutrimenti  del
suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti. 
    4. Le emissioni  di  ammoniaca  dagli  effluenti  di  allevamento
possono essere ridotte con i  seguenti  metodi:  a)  riduzione  delle
emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e  di  letame  solido
sui seminativi e sui prati con metodi che riducono  le  emissioni  di
almeno il  30%  rispetto  al  metodo  di  riferimento  descritto  nel
documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il  rispetto
delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in
funzione  delle  esigenze  prevedibili  delle  colture  o  dei  prati
interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore
dei nutrimenti del suolo e degli apporti  di  nutrienti  degli  altri
fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami  e  il  letame  su  terreni
saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3)  spandendo  i
liquami sui  prati  con  un  sistema  di  tubature  a  traino  o  per
sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e  i
liquami applicati sui seminativi nel  suolo  entro  quattro  ore  dal
relativo  spandimento;  b)  riduzione  delle  emissioni  dovute  allo
stoccaggio di letame al  di  fuori  degli  edifici  di  stabulazione,
secondo i seguenti metodi:  1)  utilizzando  sistemi  e  tecniche  di
immagazzinamento a basse  emissioni  che  consentono  di  ridurre  le
emissioni di ammoniaca  di  almeno  il  60%  rispetto  al  metodo  di
riferimento descritto nel documento  di  orientamento  sull'ammoniaca
per i depositi di liquame costruiti dopo il 1°  gennaio  2022,  e  di
almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2)  coprendo  i
depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano  di  una
sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da  spanderlo
solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;  c)  riduzione
delle emissioni prodotte dai locali di  stabulazione  degli  animali,
utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le  emissioni  di
ammoniaca di  almeno  il  20%  rispetto  al  metodo  di  riferimento,
descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d)  riduzione
delle  emissioni  provenienti  dal  letame,  grazie  a  strategie  di
alimentazione a ridotto contenuto proteico che  hanno  dimostrato  di
ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo
di   riferimento   descritto   nel    documento    di    orientamento
sull'ammoniaca. 
 
B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di  black
  carbon. 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II  del  regolamento
UE n. 1306/2013, puo'  essere  vietata  la  combustione  dei  rifiuti
agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche  in
relazione  alle  ipotesi  di  combustione   ammesse   dalla   vigente
normativa.  In  caso  di  divieto,  devono  essere  previste   idonee
procedure di controllo  sul  rispetto  del  divieto.  Le  deroghe  al
divieto devono  limitarsi  ai  programmi  per  la  prevenzione  degli
incendi di incolto,  per  la  lotta  contro  i  parassiti  o  per  la
protezione della biodiversita'. 
    2. Puo' essere elaborato un  codice  nazionale  indicativo  delle
buone pratiche agricole per la  corretta  gestione  dei  residui  del
raccolto,  basato  sui  seguenti  principi:  a)  miglioramento  della
struttura dei  suoli  attraverso  l'incorporazione  dei  residui  del
raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate  per  l'incorporazione
dei residui del  raccolto;  c)  previsione  di  usi  alternativi  dei
residui del raccolto; d) miglioramento  del  tenore  di  nutrienti  e
della struttura dei suoli mediante  l'incorporazione  del  letame  ai
fini di una crescita ottimale dei vegetali  in  modo  da  evitare  la
combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia). 
 
C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole. 
 
    Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura
una piena valutazione degli impatti sulle  piccole  e  micro  aziende
agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto
o in parte esentate da tali misure,  se  possibile  alla  luce  degli
impegni di riduzione applicabili.