Allegato III
(articolo 4, comma 7)
Contenuto dei Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico
PARTE 1
Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti
dall'articolo 4, comma 5:
a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i
livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo
mediante misure che comportano costi non proporzionati;
b) se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito
all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5
e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;
2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi
previsti dall'articolo 4, comma 5:
a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del
programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione
delle concentrazioni delle sostanze;
b) una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi
intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle
politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.
PARTE 2
Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo
A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.
1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo delle buone
pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo
conto del codice quadro dell'UNECE del 2014 relativo alle buone
pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, che deve
riguardare quantomeno i seguenti aspetti: a) gestione dell'azoto,
tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del
bestiame; c) tecniche di spandimento del letame che comportano
emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano
emissioni ridotte; e) sistemi di stabulazione che comportano
emissioni ridotte; f) possibilita' di limitare le emissioni di
ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.
2. Puo' essere stabilito, a livello nazionale, un bilancio
dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di
azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di
azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, secondo i principi del
documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.
3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti al carbonato
di ammonio e possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca
provenienti dai fertilizzanti inorganici con i seguenti metodi: a)
sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base
di nitrato di ammonio; b) qualora si continui ad utilizzare
fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di
ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo
di riferimento, come descritto nel documento di orientamento
sull'ammoniaca; c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti
inorganici con quelli organici e, nel caso in cui si continui ad
utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle
esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini
di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del
suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.
4. Le emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento
possono essere ridotte con i seguenti metodi: a) riduzione delle
emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e di letame solido
sui seminativi e sui prati con metodi che riducono le emissioni di
almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel
documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il rispetto
delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in
funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati
interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore
dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri
fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami e il letame su terreni
saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3) spandendo i
liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per
sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e i
liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dal
relativo spandimento; b) riduzione delle emissioni dovute allo
stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione,
secondo i seguenti metodi: 1) utilizzando sistemi e tecniche di
immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le
emissioni di ammoniaca di almeno il 60% rispetto al metodo di
riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca
per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, e di
almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2) coprendo i
depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano di una
sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo
solo nei periodi adatti per la crescita delle colture; c) riduzione
delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali,
utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di
ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento,
descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d) riduzione
delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di
alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di
ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo
di riferimento descritto nel documento di orientamento
sull'ammoniaca.
B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black
carbon.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento
UE n. 1306/2013, puo' essere vietata la combustione dei rifiuti
agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche in
relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla vigente
normativa. In caso di divieto, devono essere previste idonee
procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al
divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli
incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la
protezione della biodiversita'.
2. Puo' essere elaborato un codice nazionale indicativo delle
buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del
raccolto, basato sui seguenti principi: a) miglioramento della
struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del
raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate per l'incorporazione
dei residui del raccolto; c) previsione di usi alternativi dei
residui del raccolto; d) miglioramento del tenore di nutrienti e
della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai
fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la
combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).
C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole.
Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura
una piena valutazione degli impatti sulle piccole e micro aziende
agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto
o in parte esentate da tali misure, se possibile alla luce degli
impegni di riduzione applicabili.