Allegato III (articolo 4, comma 7) Contenuto dei Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico PARTE 1 Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico 1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5: a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi non proporzionati; b) se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5 e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione; 2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5: a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni delle sostanze; b) una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione. PARTE 2 Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. 1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE del 2014 relativo alle buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, che deve riguardare quantomeno i seguenti aspetti: a) gestione dell'azoto, tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del bestiame; c) tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte; e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte; f) possibilita' di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali. 2. Puo' essere stabilito, a livello nazionale, un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, secondo i principi del documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto. 3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici con i seguenti metodi: a) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio; b) qualora si continui ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con quelli organici e, nel caso in cui si continui ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti. 4. Le emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento possono essere ridotte con i seguenti metodi: a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e di letame solido sui seminativi e sui prati con metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il rispetto delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3) spandendo i liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dal relativo spandimento; b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i seguenti metodi: 1) utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, e di almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2) coprendo i depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture; c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento, descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca. B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black carbon. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, puo' essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche in relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla vigente normativa. In caso di divieto, devono essere previste idonee procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversita'. 2. Puo' essere elaborato un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, basato sui seguenti principi: a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto; c) previsione di usi alternativi dei residui del raccolto; d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia). C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole. Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura una piena valutazione degli impatti sulle piccole e micro aziende agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto o in parte esentate da tali misure, se possibile alla luce degli impegni di riduzione applicabili.