ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito indicate come Parti Contraenti); allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria; precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parte e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Oggetto 1. Le Parti Contraenti, in conformita' al presente accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare: a) la localizzazione e identificazione di persone; b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove; e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali; f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; g) l'assunzione di interrogatori degli imputati; h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attivita' processuali; i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose; j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; m) lo scambio di informazioni in materia di diritto; n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.