ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA
INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL
20 APRILE 1959
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito
indicate come Parti Contraenti);
allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel
campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con
riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;
precisando che il presente accordo e' volto a completare le
disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della
quale entrambi gli Stati sono parte e che rimane in vigore per tutto
quanto non disciplinato dal presente accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Oggetto
1. Le Parti Contraenti, in conformita' al presente accordo e alle
disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"),
si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza
giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende in particolare:
a) la localizzazione e identificazione di persone;
b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti
penali;
c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte
a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;
h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di
rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre
attivita' processuali;
i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e
sequestri;
k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al
reato;
l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la
trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli
archivi giudiziari;
m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le
leggi dello Stato Richiesto.