(Accordo sulla Convezione 20 aprile 1959-art. 1)
 
                               ACCORDO 
        TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA 
        INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 
       EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 
                           20 APRILE 1959 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Serbia  (di  seguito
indicate come Parti Contraenti); 
    allo scopo di migliorare la cooperazione  tra  i  due  Paesi  nel
campo  dell'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale,  anche  con
riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria; 
    precisando che il presente  accordo  e'  volto  a  completare  le
disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20  aprile  1959,  della
quale entrambi gli Stati sono parte e che rimane in vigore per  tutto
quanto non disciplinato dal presente accordo; 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Le Parti Contraenti, in conformita' al presente accordo e alle
disposizioni della Convenzione europea di assistenza  giudiziaria  in
materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"),
si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'  ampia  assistenza
giudiziaria in materia penale. 
    2. Tale assistenza comprende in particolare: 
      a) la localizzazione e identificazione di persone; 
      b) la notifica di atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
      c) la citazione di testimoni, parti offese, persone  sottoposte
a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; 
      d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove; 
      e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali; 
      f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; 
      g) l'assunzione di interrogatori degli imputati; 
      h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al  fine  di
rendere testimonianza o interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altre
attivita' processuali; 
      i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose; 
      j)  l'esecuzione  di  perquisizioni,  congelamenti  di  beni  e
sequestri; 
      k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al
reato; 
      l) la comunicazione dell'esito dei  procedimenti  penali  e  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli
archivi giudiziari; 
      m) lo scambio di informazioni in materia di diritto; 
      n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le
leggi dello Stato Richiesto.