Articolo 2. Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza 1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente. 2. Se la richiesta non puo' essere eseguita secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'Articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 3. La Parte Richiesta si riserva la facolta' di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale interno. La decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.