Articolo 2.
Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di
assistenza
1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta
osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non
siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto
interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente
possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte
Richiedente.
2. Se la richiesta non puo' essere eseguita secondo le formalita'
o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte
Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente,
indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla
richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'Articolo 15 comma 1
della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente
accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in
conformita' alle modalita' convenute.
3. La Parte Richiesta si riserva la facolta' di rinviare
l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione
interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale interno.
La decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.