(Accordo sulla Convezione 20 aprile 1959-art. 2)
                             Articolo 2. 
       Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di 
                             assistenza 
 
    1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte  Richiesta
osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non
siano in contrasto con i principi fondamentali  del  proprio  diritto
interno,  e  da'  esecuzione  alla  richiesta  il  piu'   rapidamente
possibile,  tenendo  conto   dei   termini   indicati   dalla   Parte
Richiedente. 
    2. Se la richiesta non puo' essere eseguita secondo le formalita'
o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte
Richiesta informa prontamente le autorita' della  Parte  Richiedente,
indicando le condizioni alle quali puo' essere data  esecuzione  alla
richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'Articolo 15 comma 1
della Convenzione europea si consultano e, se  la  Parte  Richiedente
accetta  l'assistenza  condizionata,  la  richiesta  e'  eseguita  in
conformita' alle modalita' convenute. 
    3.  La  Parte  Richiesta  si  riserva  la  facolta'  di  rinviare
l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta  esecuzione
interferisca con la prosecuzione di un procedimento  penale  interno.
La decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.