Articolo 3.
Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria
1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere
indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte
Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta e nello
stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata
secondo le modalita' di cui al paragrafo che precede dovra' essere
trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della
Convenzione europea.