(Accordo sulla Convezione 20 aprile 1959-art. 3)
                             Articolo 3. 
       Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria 
 
    1.  Le  richieste  di  assistenza  giudiziaria   possono   essere
indirizzate  direttamente  dall'autorita'  giudiziaria  della   Parte
Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta  e  nello
stesso modo possono essere inviate le risposte. 
    2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata
secondo le modalita' di cui al paragrafo che  precede  dovra'  essere
trasmessa  alle  Autorita'  indicate  nell'art.  15  comma  1   della
Convenzione europea.