Articolo 3. Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria 1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte. 2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalita' di cui al paragrafo che precede dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.