Articolo 4. Comparizione mediante videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio. 2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio o l'esame di persona sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresi' consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamenti del proprio ordinamento interno e purche' disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresi' indicare chiaramente l'Autorita' e la persona competente a ricevere la dichiarazione. 6. L'Autorita' competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformita' alla propria legislazione interna. 7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario; c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario; d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. 8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b) del paragrafo 7 di questo articolo, l'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo dell'udienza, il contenuto della audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea. 9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compresa quella di realizzare il confronto o la ricognizione di persone e cose.