(Accordo sulla Convezione 20 aprile 1959-art. 4)
                             Articolo 4. 
                Comparizione mediante videoconferenza 
 
    1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e
deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle
Autorita'  competenti  della  Parte  Richiedente,  quest'ultima  puo'
chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  questo  articolo,   se   risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio. 
    2. La comparizione per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio o  l'esame  di  persona  sottoposta  a
procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non  contrasta
con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve
essere permesso al difensore della  persona  che  compare  di  essere
presente  nel  luogo  in  cui  questa   si   trova   ovvero   dinanzi
all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore  deve
essere altresi' consentito di comunicare  riservatamente  a  distanza
con il proprio assistito. 
    3. La comparizione mediante videoconferenza  deve  essere  sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 
    4.   La   Parte   Richiesta   autorizza   la   comparizione   per
videoconferenza sempre che non contrasti con  i  principi  fondamenti
del proprio ordinamento interno e purche' disponga dei mezzi  tecnici
per realizzarla. 
    5.  Le  richieste  di  comparizione  per  videoconferenza  devono
indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della  Convenzione
europea, i motivi per i quali e' impossibile  o  inopportuno  per  la
persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta
a custodia, essere presente nel territorio della  Parte  Richiedente.
Le richieste devono altresi' indicare chiaramente  l'Autorita'  e  la
persona competente a ricevere la dichiarazione. 
    6. L'Autorita' competente cita a comparire la  persona  che  deve
essere sentita in conformita' alla propria legislazione interna. 
    7. Con  riferimento  alla  comparizione  per  videoconferenza  si
applicano le seguenti disposizioni: 
      a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'Autorita' competente  della  Parte  Richiesta  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   della   Parte
Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
      b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati  si  accordano
in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio'
sia necessario; 
      c)  a  richiesta  della  Parte  Richiedente  o  della   persona
comparsa, la Parte Richiesta provvede  affinche'  detta  persona  sia
assistita da un interprete, quando cio' sia necessario; 
      d) la persona citata a rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   della   Parte
Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. 
    8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b) del paragrafo  7
di questo articolo,  l'Autorita'  competente  della  Parte  Richiesta
redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e'  indicata
la data ed il luogo dell'udienza, il  contenuto  della  audizione,  i
dati identificativi della  persona  comparsa,  le  generalita'  e  la
qualifica  di  tutte  le  altre   persone   che   hanno   partecipato
all'attivita'  e  le  condizioni  tecniche   in   cui   e'   avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente
trasmesso   dall'Autorita'   competente   della    Parte    Richiesta
all'Autorita' competente della  Parte  Richiedente,  per  il  tramite
delle rispettive  Autorita'  indicate  nell'art.  15  comma  1  della
Convenzione europea. 
    9. Le spese sostenute dalla Parte  Richiesta  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la
Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 
    10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2,  ivi  compresa  quella  di
realizzare il confronto o la ricognizione di persone e cose.