(Accordo sulla Convezione 20 aprile 1959-art. 5)
                             Articolo 5. 
                  Accertamenti bancari e finanziari 
 
    1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti
presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel
suo  territorio  e  fornisce  alla  Parte  Richiedente  le   relative
informazioni, ivi comprese quelle  relative  all'identificazione  dei
soggetti abilitati ad  operare  sui  conti,  alla  localizzazione  di
questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 
    2.  La  Parte  Richiesta  comunica  tempestivamente  alla   Parte
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
    3. L'assistenza di cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere
rifiutata per motivi di segreto bancario.