Articolo 5.
Accertamenti bancari e finanziari
1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti
presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel
suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative
informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei
soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di
questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
3. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere
rifiutata per motivi di segreto bancario.