Articolo 13 Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o piu' Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione: a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti; b) la gravita' del reato; c) la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato; d) la nazionalita' e la residenza permanente della persona; e) le date di presentazione delle richieste; f) la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato terzo.