(Trattato di Estradizione-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
          Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
 
  Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la
stessa persona da due o piu' Stati, compresa  la  Parte  Richiedente,
per gli stessi o diversi reati,  essa  prende  in  considerazione  le
seguenti circostanze ai fini della decisione: 
    a) se le domande sono state  formulate  sulla  base  di  trattati
vigenti; 
    b) la gravita' del reato; 
    c) la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato; 
    d) la nazionalita' e la residenza permanente della persona; 
    e) le date di presentazione delle richieste; 
    f) la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato
terzo.