(Trattato di Estradizione-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
                      Informazioni sui seguiti 
 
  La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le
informazioni sul procedimento  o  sull'esecuzione  della  condanna  a
carico della persona estradata o  informazioni  sull'estradizione  di
tale persona ad uno Stato terzo.