Allegato 3 (Articolo 5, comma 2) CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITA' DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo. 1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento. La strategia di campionamento e' scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi' conto delle informazioni gia' disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi. Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento: a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi; b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali; c) strategia di campionamento «ragionata»; d) strategia mista. 1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)]. Ove si adotti una delle strategie ad «ubicazione sistematica» (lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione. In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi criteri in considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati i seguenti criteri: il sito e' suddiviso secondo una maglia regolare in aree di dimensione massima pari a 100 m × 100 m; in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire una maggiore densita' di campionamento; in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m. 1.1.2. Ulteriori indicazioni per la strategia ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a). Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a), oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i seguenti criteri aggiuntivi: per ciascun intervallo di profondita', un campione composito ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita'; il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per singola maglia. La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti volatili. Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che non sia opportunamente integrata con campioni puntuali (strategia mista). 1.1.3. Ulteriori indicazioni per la strategia a «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b). Ove si adotti la strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b), per il campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1: per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita'; il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei punti di campionamento prossimi ai centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c). Ove si adotti la strategia di campionamento «ragionata» (lettera c), la scelta dei punti di campionamento e' basata sull'esame dei dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e futuro del sito, nonche' sulle caratteristiche di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze pertinenti significative nel sottosuolo. Questa strategia e' particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili fonti di contaminazione. Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri: la posizione planimetrica dei punti di prelievo e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza di singolarita' litologiche; in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale posizione per tale intervallo di profondita'; in corrispondenza di ciascun centro di pericolo il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre; in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.5. Strategia «mista» (lettera d). La strategia mista (lettera d) per il campionamento del suolo insaturo e' basata su una maglia regolare di campioni compositi o puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b) integrata da campioni puntuali prelevati in corrispondenza dei centri di pericolo o di strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista e' particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni gia' disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui e' necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e' sempre adeguata e fortemente auspicabile in caso di siti molto estesi o complessi. Per tale strategia si applicano i seguenti criteri: si applica inizialmente una delle strategie di campionamento ad «ubicazione sistematica», gia' descritte; tali strategie sono integrate con campioni puntuali la cui posizione e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se del caso) degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari; in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono prelevati campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.); tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in aggiunta a quelli compositi. 1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni. Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma e' comunque determinata la percentuale di «scheletro» (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante e' quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco. Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria. Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attivita' pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attivita' in esercizio. Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n < 10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sara' determinato al momento della cessazione definitiva della attivita', determinato con i medesimi criteri. 2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito. Ferme restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi. 2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti. Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006) in un'area rispetto alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di attivita' che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a), b) o d). La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa illustrazione dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base di tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo. 2.2. Nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose. Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1. 2.3. Installazioni esistenti. Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando preferibilmente una strategia «ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d). 2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione di nuova relazione. In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento. 3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee. La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle. Salve diverse indicazioni dell'autorita' competente dettate da possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra' interessare l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda, adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di cross-contamination, esclusivamente nei casi di: sospetta contaminazione della falda profonda; interazione tra falda superficiale e profonda; emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento. La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato e' effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo. Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione. Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attivita' di indagine devono essere integrate con la valutazione della presenza della fase stessa. Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti e' opportunamente motivato e sara' oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita' competente. Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile ai fini della predisposizione della relazione di riferimento non e' considerata esaustiva da parte dell'autorita' competente, devono essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti oppure da nuovi punti di indagine opportunamente realizzati.