Articolo 11 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo, entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e continuera' ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo. 3. La denuncia dell'Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente. IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA Massimo D'ALEMA SONG MIN-SOON MINISTRO DEGLI AFFARI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ESTERI Parte di provvedimento in formato grafico