(Accordo-art. 11)
    
                             Articolo 11 
                      Entrata in vigore e denuncia 
   1. Il  presente  Accordo,  entrera'  in  vigore  alla  data  della
ricezione  della  seconda  delle  due  Notifiche  con  cui  le  Parti
Contraenti si saranno  comunicate  per  vie  diplomatiche  l'avvenuto
espletamento  delle  rispettive   procedure   interne   di   ratifica
necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo. 
   2. Il presente Accordo avra' durata illimitata, e  continuera'  ad
avere effetto a meno che una delle  parti  contraenti  non  notifichi
all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo. 
   3. La denuncia  dell'Accordo  non  incidera'  sull'esecuzione  dei
programmi in corso avviati e non completati  durante  il  periodo  di
vigenza dell'Accordo, salvo che  entrambe  le  parti  non  concordino
diversamente. 
   IN  FEDE  di  che  i   sottoscritti   rappresentanti   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
   Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e
inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza
prevarra' il testo inglese. 
 
   PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA 
   REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA DI COREA 
     Massimo D'ALEMA              SONG MIN-SOON 
   MINISTRO DEGLI AFFARI      MINISTRO DEGLI AFFARI 
      ESTERI                         ESTERI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico