(Accordo-art. 2)
    
                             Articolo 2 
                        Cooperazione bilaterale 
   Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici  accordi
fra Ministeri, Istituzioni, Universita', Centri di Ricerca,  e  altri
enti dei rispettivi  Paesi  coinvolti  nella  ricerca  scientifica  e
nell'innovazione tecnologica.