(Accordo-art. 5)
    
                             Articolo 5 
                       Attivita' di cooperazione 
   Le forme di cooperazione previste  da  questo  Accordo  potrebbero
comprendere le seguenti: 
   a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici; 
   b. scambi di informazioni e documentazione; 
   c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze
ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico; 
   d. centri congiunti di ricerca e laboratori; 
   e. progetti congiunti di ricerca e formazione; 
   f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; 
   g. ogni altra  forma  di  cooperazione  che  le  Parti  Contraenti
potranno concordare.