Articolo 6 Sostegno alla cooperazione 1. Il sostegno alle attivita' di cooperazione previste all'art. 5 sara' soggetto alla disponibilita' di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti mettera' a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.