(Accordo-art. 6)
    
                             Articolo 6 
                       Sostegno alla cooperazione 
   1. Il sostegno alle attivita' di cooperazione previste all'art.  5
sara'  soggetto  alla  disponibilita'  di  fondi  e  alle   politiche
relative,  alle  leggi  ed  ai  regolamenti  di  entrambe  le   Parti
Contraenti. 
   2. Ciascuna delle Parti  Contraenti  mettera'  a  disposizione  di
ricercatori e tecnici, borsisti  o  esperti  inviati  dai  rispettivi
Governi ed accolti sul  proprio  territorio  le  migliori  condizioni
possibili  di  lavoro  ed  i  benefici  previsti  dalla  legislazione
vigente.