Articolo 7 Trattamento dei risultati 1. Il trattamento della proprieta' intellettuale creata o fornita nel corso delle attivita' di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi cosi' come previsto dall'Annesso, che e' parte integrante dell'Accordo. 2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attivita' congiunte di collaborazione.