(Accordo-art. 7)
    
                             Articolo 7 
                       Trattamento dei risultati 
   1. Il trattamento della proprieta' intellettuale creata o  fornita
nel corso  delle  attivita'  di  cooperazione  rientranti  in  questo
Accordo deve svolgersi cosi' come previsto dall'Annesso, che e' parte
integrante dell'Accordo. 
   2. Le Parti Contraenti,  tenendo  presente  i  principi  affermati
nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica  e
il trasferimento tecnologico di risultati derivanti  dalle  attivita'
congiunte di collaborazione.