Articolo 8 Commissione Mista 1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti. 2. La Commissione Mista si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. 3. La Commissione Mista avra' le seguenti funzioni: (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attivita' di cooperazione condotte sotto questo Accordo; (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti; (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.