(Accordo-art. 8)
    
                             Articolo 8 
                           Commissione Mista 
   1. Le Parti Contraenti istituiranno una  Commissione  Mista  sulla
Cooperazione Scientifica e  Tecnologica  composto  da  rappresentanti
designati dalle Parti Contraenti. 
   2.  La  Commissione  Mista  si  riunira'  alternativamente   nelle
capitali dei due Paesi in date da  concordarsi  attraverso  i  canali
diplomatici. 
   3. La Commissione Mista avra' le seguenti funzioni: 
   (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attivita'
di cooperazione condotte sotto questo Accordo; 
   (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni  misura
necessaria ad accrescere la cooperazione  scientifica  e  tecnologica
fra le Parti Contraenti; 
   (c)  redigere  ed  approvare   proposte   per   i   programmi   di
cooperazione; e 
   (d) discutere ogni questione relativa alla  esecuzione  di  questo
Accordo.