(Accordo trasferimento persone condannate-art. 1)
                               ACCORDO 
             SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
           IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti", 
 
  DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi  in
materia  di  trasferimento  delle  persone  condannate  al  fine   di
facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, 
 
  RITENENDO che tale obiettivo possa essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo bilaterale  il  quale  stabilisca  che  nei
confronti  dei  cittadini  stranieri  privati   della   liberta'   in
conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei  loro
Paesi, 
 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Accordo, il termine 
    a) "condanna" indica qualsiasi  pena  o  misura  privativa  della
liberta' personale inflitta da un giudice competente, per una  durata
determinata o per la  detenzione  a  vita  nell'esercizio  della  sua
giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato; 
    b) "sentenza" indica una decisione giudiziale  definitiva  di  un
giudice, non piu' soggetta a impugnazione; 
    c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti  sia
stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva; 
    d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e'  stata  inflitta
la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita; 
    e) "Stato di Esecuzione"  indica  lo  Stato  in  cui  la  persona
condannata puo' essere o e' gia' stata  trasferita  per  eseguire  la
parte residua della condanna.