ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti", DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, RITENENDO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti dei cittadini stranieri privati della liberta' in conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei loro Paesi, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, il termine a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita nell'esercizio della sua giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato; b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva di un giudice, non piu' soggetta a impugnazione; c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti sia stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva; d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita; e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per eseguire la parte residua della condanna.