(Accordo trasferimento persone condannate-art. 10)
                             Articolo 10 
                              Decisione 
 
  1. Prima di decidere in ordine  al  trasferimento  di  una  persona
condannata in conformita' alle finalita'  del  presente  Accordo,  le
Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli  altri  fattori,  la
gravita' e le  conseguenze  del  reato,  i  precedenti  penali  ed  i
procedimenti penali pendenti a carico della persona  condannata  e  i
rapporti  socio-familiari  che  tale  persona   ha   conservato   con
l'ambiente di origine, le  sue  condizioni  di  salute  ed  eventuali
esigenze di sicurezza o  altri  interessi  dello  Stato.  Laddove  la
persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari  imposti
dalla sentenza, o l'Autorita' competente dello Stato di trasferimento
non abbia ricevuto assicurazione  in  merito  all'assolvimento  degli
obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna puo' rifiutare
il trasferimento della persona condannata. 
  2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria
decisione  di  accettare,  differire  o  rifiutare  il  trasferimento
richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.