(Accordo trasferimento persone condannate-art. 14)
                             Articolo 14 
                      Grazia, amnistia, indulto 
 
  1. Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o  l'indulto
conformemente alle proprie  leggi,  dandone  immediata  comunicazione
all'altro Stato. 
  2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo  Stato  di
Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in  conformita'  alle
proprie leggi.