(Accordo trasferimento persone condannate-art. 15)
                             Articolo 15 
                     Cessazione dell'esecuzione 
 
  Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della  condanna  non
appena e' informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione  o
misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.