Articolo 17 Transito 1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. 5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se: a) la persona condannata e' un proprio cittadino; b) il fatto per il quale e' stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.