(Accordo trasferimento persone condannate-art. 17)
                             Articolo 17 
                              Transito 
 
  1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per
il trasferimento delle  persone  condannate,  l'altro  Stato  coopera
autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che
non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 
  2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di
transito, mediante le  Autorita'  Centrali,  una  domanda  contenente
l'indicazione della persona condannata in  transito.  La  domanda  di
transito  e'  accompagnata  dalla  copia  del  provvedimento  che  ha
concesso il trasferimento della persona condannata. 
  3. Lo Stato di transito provvede alla  custodia  della  persona  in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 
  4. Non e' richiesta alcuna  autorizzazione  di  transito  nel  caso
venga usato il trasporto aereo  e  nessuno  scalo  sia  previsto  nel
territorio dello Stato di transito. 
  5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se: 
    a) la persona condannata e' un proprio cittadino; 
    b) il fatto per il  quale  e'  stata  inflitta  la  condanna  non
costituisce reato ai sensi della sua legge.