(Accordo trasferimento persone condannate-art. 2)
                             Articolo 2 
                          Principi Generali 
 
  1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo,
si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in
materia di trasferimento delle persone condannate. 
  2.  Conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Accordo,  una
persona condannata nel territorio di uno  dei  due  Stati,  Stato  di
Condanna, puo' essere trasferita  nel  territorio  dell'altro  Stato,
Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita  la  condanna  inflittale
con una sentenza definitiva.