Articolo 22 Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.