(Accordo trasferimento persone condannate-art. 22)
                             Articolo 22 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro Stato, per iscritto e  per
via  diplomatica,  il  completamento  delle  sue  procedure   interne
prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30)  giorni  dopo
la data della seconda delle due notifiche.