(Accordo trasferimento persone condannate-art. 23)
                             Articolo 23 
                              Modifica 
 
  1. Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante accordo reciproco degli Stati. 
  2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta  dagli  Stati  sara'
effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrera'
in vigore in conformita' all'articolo 22.