Articolo 24 Cessazione 1. Ciascuno Stato puo' far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui e' data tale comunicazione. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il giorno 8 del mese novembre dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico