(Accordo trasferimento persone condannate-art. 24)
                             Articolo 24 
                             Cessazione 
 
  1. Ciascuno Stato puo' far cessare il presente Accordo in qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altro  Stato  per   via
diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere  effetto  il
novantesimo  (90°)  giorno  dalla  data   in   cui   e'   data   tale
comunicazione. 
  2. Il presente Accordo si  applica  ad  ogni  richiesta  presentata
successivamente alla sua entrata in  vigore,  anche  se  i  reati  in
oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del
presente Accordo. 
 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
  FATTO a Roma, il giorno 8 del mese novembre dell'anno 2016  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i  testi
facenti ugualmente fede. 
 
 
  In caso di divergenza di  interpretazione,  fa  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico