(Accordo trasferimento persone condannate-art. 3)
                             Articolo 3 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Accordo, le  Autorita'  Centrali  designate
dalle Parti trasmettono le richieste di  trasferimento  e  comunicano
direttamente tra loro. 
  2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero
della Giustizia e  per  la  Repubblica  Federale  di  Nigeria  e'  il
Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 
  3. Ciascuna Parte comunica  all'altra,  per  via  diplomatica,  gli
eventuali cambiamenti della propria Autorita' Centrale.