Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria e' il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorita' Centrale.