Articolo 4 Condizioni per il trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione; b) la sentenza e' definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad un anno; d) la persona condannata acconsente al trasferimento; e) in caso di incapacita' della persona condannata dovuta a ragioni di eta' o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante; f) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.