(Accordo trasferimento persone condannate-art. 4)
                             Articolo 4 
                   Condizioni per il trasferimento 
 
  Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a)  la  persona  condannata  e'  un  cittadino  dello  Stato   di
Esecuzione; 
    b) la sentenza e' definitiva; 
    c) la durata della condanna che resta da eseguire  nei  confronti
della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata
alla data di ricezione della  richiesta  di  trasferimento.  In  casi
eccezionali, i due Stati possono autorizzare il  trasferimento  anche
se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad  un
anno; 
    d) la persona condannata acconsente al trasferimento; 
    e) in caso di  incapacita'  della  persona  condannata  dovuta  a
ragioni di eta' o a condizioni fisiche o mentali -  al  trasferimento
acconsente il suo legale rappresentante; 
    f) gli atti o le omissioni per  i  quali  e'  stata  inflitta  la
condanna costituiscono reato  anche  per  la  legge  dello  Stato  di
Esecuzione; 
    g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione  sono  d'accordo
sul trasferimento.