(Accordo trasferimento persone condannate-art. 5)
                             Articolo 5 
                   Obbligo di fornire informazioni 
 
  1. Ogni persona condannata alla  quale  puo'  essere  applicato  il
presente Accordo deve essere informata dallo Stato  di  Condanna  del
contenuto  dell'Accordo  stesso  e   delle   conseguenze   giuridiche
derivanti  dal  trasferimento.  La  persona  condannata  deve  essere
inoltre informata che puo' essere perseguita penalmente, sottoposta a
giudizio o detenuta  nello  Stato  di  Esecuzione  al  fine  di  dare
esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e puo' essere soggetta
ad ogni altra forma di restrizione della sua liberta' personale,  per
reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui
il trasferimento e' stato effettuato. 
  2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per
iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato  di  Condanna  o  dallo
Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di  trasferimento,
e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.