(Accordo trasferimento persone condannate-art. 7)
                             Articolo 7 
           Scambio di informazioni e documenti a sostegno 
 
  1.  Ciascuno  Stato  trasmette  all'altro  Stato  la  richiesta  di
trasferimento formulata o ricevuta e inoltra  le  informazioni  e  la
documentazione di seguito indicate. 
  2. Lo Stato di Condanna trasmette: 
    a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome,
data e luogo di nascita) e, ove possibile, una  copia  di  un  valido
documento di identificazione  di  tale  persona  e  le  sue  impronte
digitali; 
    b) informazioni  sul  luogo  di  residenza  o  l'indirizzo  della
persona condannata nello Stato di Esecuzione, se disponibili; 
    c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; 
    d) informazioni sulla natura della condanna e sulla  sua  durata,
nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; 
    e)  informazioni  sulla  custodia  cautelare,   sui   condoni   o
diminuzioni  di  pena  e  su  qualsiasi   altro   elemento   relativo
all'esecuzione della condanna; 
    f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna; 
    g) copia delle disposizioni di  legge  sulle  quali  si  basa  la
condanna; 
    h) se  opportuno,  ogni  rapporto  medico-sociale  sulla  persona
condannata,   ogni   informazione   sul   trattamento   sanitario   e
penitenziario   eseguito   nello   Stato   di   Condanna   ed    ogni
raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello  Stato
di Esecuzione; 
    i) la dichiarazione con la quale la persona condannata  manifesta
il consenso al proprio trasferimento in conformita' alle  lettere  d)
ed e) dell'articolo 4 del presente Accordo; 
    j) la dichiarazione con la quale lo Stato di  Condanna  manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata; 
    k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo  Stato  di
Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 
  3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette: 
    a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona
condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione; 
    b)  una  copia  delle  disposizioni  di  legge  dello  Stato   di
Esecuzione dalle quali risulti che gli atti  o  le  omissioni  per  i
quali  e'  stata  inflitta  la  condanna  nello  Stato  di   Condanna
costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; 
    c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze
del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo; 
    d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno  ad
eseguire la parte residua della condanna; 
    e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo  Stato  di
Condanna consideri necessario al fine della decisione. 
  4. Lo scambio di informazioni e di documenti  a  sostegno,  di  cui
alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel  caso  in  cui
uno dei due Stati manifesti immediatamente  di  non  acconsentire  al
trasferimento.