(Accordo trasferimento persone condannate-art. 8)
                             Articolo 8 
                       Lingua e legalizzazione 
 
  1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno  di
cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7,  sono
redatte, o accompagnate da una  traduzione,  nella  lingua  ufficiale
dello Stato di Esecuzione. 
  2. I documenti e gli atti trasmessi in  applicazione  del  presente
Accordo  non  richiedono  particolari  forme  di   legalizzazione   o
autenticazione, ad eccezione della  prescritta  autenticazione  della
sentenza ai sensi del paragrafo 2  lettera  f)  dell'articolo  7  del
presente Accordo.