Articolo 8 Lingua e legalizzazione 1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.