(Accordo trasferimento persone condannate-art. 9)
                             Articolo 9 
                         Consenso e verifica 
 
  1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare
il consenso al trasferimento in conformita'  alle  lettere  d)  e  f)
dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e  con
la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
La procedura da seguire a tale scopo e' regolata  dalla  legge  della
Stato di Condanna. 
  2.  Prima  che  abbia  luogo  il  trasferimento,  se  lo  Stato  di
Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna  da'  allo
Stato di  Esecuzione  la  possibilita'  di  verificare,  mediante  un
funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato,
che il consenso della persona  condannata  sia  stato  prestato  alle
condizioni previste nel paragrafo precedente.