Articolo 9 Consenso e verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Stato di Condanna. 2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.