Allegato 3
Linee guida sulla programmazione delle universita'
relativa all'istituzione dei corsi di studio
A. Corsi di studio convenzionali e a distanza - Le universita'
possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti
tipologie di corsi di studio:
a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio
erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una
limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in
misura non superiore a un decimo del totale;
b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di
studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche di una
quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore
ai due terzi;
c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di
corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative;
d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi
tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche;
rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di
profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art.
1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche'
dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti
esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi
che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi,
particolari attivita' pratiche e di tirocinio, disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano la
frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere
istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Le universita' telematiche possono istituire, previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di cui
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita'
non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n.
270/2004.
Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c),
tutte le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente
per territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano
alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento
limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia, da disporre esclusivamente nell'ambito delle
competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico
sanitaria, va acquisito altresi' il parere della regione che si
esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con
l'assistenza sanitaria.
B. Innovazione dell'offerta formativa - Al fine di rafforzare
l'attrattivita' delle universita' a livello internazionale e il
collegamento con il mercato del lavoro, per gli anni cui trova
applicazione il presente decreto e comunque entro il limite del 20%
dell'offerta formativa, e' confermata la possibilita' per ciascun
Ateneo di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di base o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16
marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa
classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono
comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle
professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di studio
direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
C. Sedi decentrate - I corsi di studio possono essere istituiti
presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo
accreditamento basato altresi' sulla valutazione della sostenibilita'
finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e
strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti,
comprese le attivita' di tutorato a disposizione del corso nella sede
decentrata. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono
istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre
strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private
accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e
regione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a
distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede
dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste
esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di
esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico
d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un professore
della disciplina ogni trenta studenti.
D. Sedi universitarie all'estero. Le universita', anche in
convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel
rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata
con legge dell'11 luglio 2002, n. 148, e degli eventuali accordi
bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia. I costi
relativi all'acquisizione e al funzionamento delle strutture non
possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi
di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono
accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto
ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti sono inseriti
nell'anagrafe nazionale degli studenti.
Tenuto conto degli esiti del primo ciclo di accreditamento
periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo del 27 gennaio
2012, n. 19, che si concludera' entro il 2020, degli indirizzi
contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto
ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, saranno riviste, in previsione
del nuovo ciclo di accreditamento periodico, le procedure di verifica
esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione
con il quale condurre le viste di accreditamento a decorrere dal
2021.