Allegato B
I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni
di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento
sono quelli definiti da:
la «Carta Internazionale dei Diritti Umani» (Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui
diritti civili e politici (1966));
le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) di cui all'allegato X del decreto legislativo n.
50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione,
liberta' di associazione sindacale e diritto alla negoziazione
collettiva, ossia:
Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione e la tutela
del diritto di organizzazione;
Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di
negoziato collettivo;
Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
Convenzione OIL 138 sull'eta' minima;
Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del
lavoro e dell'occupazione;
Convenzione OIL 100 sulla parita' di' retribuzione;
Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
La legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la
normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e
all'orario di lavoro.
Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra
richiamate si riferiscono alla stessa materia, si fara' riferimento
allo standard piu' elevato, in favore dei lavoratori, tra quello
stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.