(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Tabella n. 5 
 
Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione  di
ricetta medica da  rinnovare  volta  per  volta  e  da  ritirare  dal
farmacista (art. 124, lettera b,  del  TULS  approvato  con  R.D.  27
luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n.  1528;
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  e
successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile
2006,  n.  219  e  successive  modifiche  e   integrazioni;   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193). 
 
    1) Medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B,  C,  D  approvata  con
decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche. 
    2) Anoressizzanti (1) 
    3) Medicinali per uso parenterale  a  base  di  benzodiazepine  e
derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo. 
    4) Inibitori della monoaminossidasi a  base  di  tranilcipromina;
medicinali   a   base   di   clozapina   e   medicinali   antidemenza
anticolinesterasici. 
    5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse  le
preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche. 
    6) Alprostadil soluzione iniettabile. 
    7) Citostatici. Immunosoppressori. 
    8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che e'  soggetto  a
prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco. 
    9) Medicinali a base  di  fenilbutazone,  nimesulide,  tramadolo,
escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
    10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od
associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina  a  base
di cabergolina; sono esclusi i preparati  per  la  contraccezione  di
emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a  maggiori
di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica. 
    11) Vaccini delle epatiti. 
    12) Medicinali a base di ketorolac. 
    13) Medicinali a base di epoietine. 
    14) Medicinali a base di ticlopidina. 
    15) Medicinali a base  di  isotretinoina  ed  acitretina  esclusi
quelli per applicazione cutanea. 
    16) I preparati magistrali a base delle  sostanze  incluse  nelle
classi  farmacologiche  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376  e
successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli
per i quali la legge prevede ricetta ripetibile. 
    17)  I  medicinali  per  uso  umano  prescritti  per  indicazioni
terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23  coordinato  con  il  testo
della legge 8 aprile 1998, n. 94. 
    18) I medicinali  veterinari  autorizzati  con  la  modalita'  di
dispensazione «Da vendersi dietro  presentazione  di  ricetta  medica
veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalita' di
dispensazione  si  applica  anche  a   medicinali,   inclusi   quelli
autorizzati per uso umano e le  preparazioni  magistrali,  prescritti
dal medico veterinario per la somministrazione ad  animali  destinati
alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste  dall'art.
11 del decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilita'  e  del
Sistema Informativo Nazionale  della  Farmacosorveglianza  -  Ricetta
Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce  nell'apposito
sistema informatico il numero di lotto del medicinale;  nel  caso  di
preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data
limite di utilizzo. 
    Non e' ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite
REV. 
    L'obbligo di  conservazione  della  ricetta  in  forma  cartacea,
previsto dagli articoli 71, cornuta 2, e 79,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n.  193  e'  assolto  dalla  conservazione
delle ricette  in  formato  elettronico,  operata  dal  sistema,  con
esclusione  della  conservazione   delle   ricette   dei   medicinali
stupefacenti. 
    19) I medicinali  veterinari  autorizzati  con  la  modalita'  di
dispensazione «Da vendersi dietro  presentazione  di  ricetta  medica
veterinaria non ripetibile». La stessa modalita' di dispensazione  si
applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso  umano
e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico  veterinario  per
la somministrazione ad animali da compagnia,  secondo  le  condizioni
previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
successive modifiche ed integrazioni. 
    A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilita'  e  del
Sistema Informativo Nazionale  della  Farmacosorveglianza  -  Ricetta
Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce  nell'apposito
sistema informatico il numero di lotto del medicinale;  nel  caso  di
preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data
limite di utilizzo. 
    Non e' ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite
REV. 
    L'obbligo di  conservazione  della  ricetta  in  forma  cartacea,
previsto dagli articoli 71, comma 2,  e  79,  comma  2,  del  decreto
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive  modifiche   ed
integrazioni assolto dalla conservazione  delle  ricette  in  formato
elettronico, operata dal sistema, con esclusione della  conservazione
delle ricette dei medicinali stupefacenti. 
 
Note 
 
    Per l'acquisto, la detenzione, la  vendita  e  le  operazioni  di
documentazione  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  loro
preparazioni indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. A  approvata
con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  e
successive modifiche, vanno rispettate le  disposizioni  della  legge
medesima e delle successive integrazioni e modifiche. 
    E'  comunque  subordinata  a  presentazione  obbligatoria   della
ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del
farmacista, la vendita  dei  medicinali  soggetti  ad  autorizzazione
all'immissione in commercio per i quali l'Autorita' competente faccia
obbligo di riportare sulle etichette la dicitura «Da vendersi  dietro
presentazione di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola  volta»  o
dizione analoga. 
    Con decreto del Ministro della salute possono  essere  stabilite,
nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunita'  Europea,
condizioni e prescrizioni di carattere generale relative  a  tutti  i
medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese  disposizioni
sull'etichettatura e  sul  confezionamento  dei  medicinali  e  sulle
modalita' di prescrizione e di impiego. 
    Il  Ministro  della  salute  puo'  vietare   l'utilizzazione   di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica, senza che  cio'  comporti  differenziazione  tra  il
medicinale di origine industriale e il preparato magistrale. 
    La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non  ripetibile),
relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione  all'immissione  in
commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e
successive modifiche, ha validita' limitata a trenta  giorni  escluso
il giorno di emissione e deve essere ritirata dal farmacista  che  e'
tenuto a conservarla per sei mesi dalla data di spedizione e quindi a
distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora  non
la consegni all'Autorita' competente per il  rimborso  del  prezzo  a
carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome  e
cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali,
nei casi  in  cui  disposizioni  di  carattere  speciale  esigano  la
riservatezza dei trattamenti), della data e della  firma  del  medico
non ha validita'. In ogni altro caso la  ricetta  non  ripetibile  ha
validita' limitata a trenta giorni. 
    Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla  data  di
spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali
e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze  soggette  alla
legge 14 dicembre 2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31
gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al
Ministero della salute. 
    L'obbligo di conservazione della  ricetta  veterinaria  in  forma
cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e  79,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 193/2006 e' assolto dalla conservazione  delle
ricette in formato elettronico, operata dal sistema,  con  esclusione
della conservazione delle ricette  dei  medicinali  stupefacenti.  La
validita' massima di tali  ricette  e'  determinata  dalla  normativa
vigente. 
    I preparati magistrali a base di principi attivi  che  non  siano
riconducibili ad una categoria terapeutica presente  in  tabella,  ma
per i quali esista un equivalente medicinale industriale  autorizzato
ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive  modificazioni,  devono  essere  dispensati
alle  medesime  condizioni  previste   per   lo   stesso   medicinale
autorizzato. 
    I medici veterinari, qualora  ricorrano  le  condizioni  previste
dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso  umano
soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione  di
REV, per approvvigionamento, per scorta, e  tali  medicinali  possono
essere somministrati, nei casi consentiti dall'art.  10  del  decreto
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, esclusivamente  dal  veterinario  all'animale  in  cura
(art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e  successive
modifiche ed integrazioni). 
 
__________ 
 
    (1)  Le  preparazioni  magistrali  a  scopo   dimagrante   devono
rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015,
decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22  dicembre
2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017,  decreto
ministeriale 27 luglio 2017).