(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati
                         dai sismi 2016/2017 
 
1. Criteri per il  finanziamento  degli  interventi:  erogazione  del
finanziamento statale. 
    1.1 Ferma restando l'articolazione temporale  di  utilizzo  delle
risorse di cui al punto 3.1  della  delibera CIPE  n.  127/2017  (che
prevede una disponibilita' di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  30
milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno  2021,
20 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di  euro  per  l'anno
2023) i fondi di cui all'art. 3 lettera q) della legge 5 agosto 1978,
n. 457 saranno messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti, sui
rispettivi conti correnti vincolati con  specifica  destinazione  che
saranno accesi da ciascuna regione presso le rispettive tesorerie,  a
seguito di comunicazione della Direzione generale per  la  condizione
abitativa, secondo le seguenti modalita': 
      1.1.1 30% del finanziamento complessivo  assegnato  a  ciascuna
regione, entro trenta giorni  dall'avvenuta  registrazione  da  parte
degli organi di controllo del presente decreto; 
      1.1.2 30% del finanziamento complessivo  assegnato  a  ciascuna
regione, entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  da  parte
della regione  dell'avvenuto  avanzamento  dei  programmi  finanziati
nell'ambito  regionale,  per  un  importo  medio  pari  al  25%   del
finanziamento  complessivo.  Detto  trasferimento  e'  effettuato   a
seguito della trasmissione dei  report  di  monitoraggio  di  cui  al
successivo punto 2. La Direzione generale per la condizione abitativa
non procedera' al trasferimento di risorse qualora  non  siano  state
comunicate, entro i termini di cui ai commi 2 e  3  dell'art.  2  del
presente decreto, le modalita' attuative degli interventi approvati e
di trasferimento delle risorse statali; 
      1.1.3 20% del finanziamento complessivo  assegnato  a  ciascuna
regione entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione  da  parte
della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati  con
il  presente  decreto,  per  un  importo  medio  pari  al   55%   del
finanziamento  complessivo.  Detto  trasferimento  e'  effettuato   a
seguito della trasmissione dei  report  di  monitoraggio  di  cui  al
successivo punto 2; 
      1.1.4 20% del finanziamento complessivo  assegnato  a  ciascuna
regione entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione  da  parte
della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati  con
il  presente  decreto,  per  un  importo  medio  pari  al   75%   del
finanziamento  complessivo.  Detto  trasferimento  e'  effettuato   a
seguito della trasmissione dei  report  di  monitoraggio  di  cui  al
successivo punto 2. La quota di finanziamento sara'  decurtata  della
quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati. 
    1.2  Ultimati  uno  o  piu'  interventi,  eventuali  residui  e/o
economie, accertate in fase di collaudo  dalla  relazione  acclarante
Stato-Soggetto  beneficiario  del  finanziamento  pubblico,   saranno
riprogrammate  dalla  regione  per  la  realizzazione  di   programmi
costruttivi di edilizia residenziale  pubblica,  nel  rispetto  delle
finalita' di cui punto 2.1 lettera a) punto  4)  della  delibera CIPE
n. 127/2017, dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa. 
2. Monitoraggio del programma. 
    2.1 In attuazione del punto 7 della delibera CIPE n. 127/2017, le
regioni ed i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento statale
si impegnano ad adempiere alla  reportistica  di  monitoraggio  dalla
data della comunicazione regionale di cui al comma 2 dell'art. 2  del
presente decreto e sino alla ultimazione e collaudo degli interventi. 
    2.2 Il monitoraggio e' costituito: 
      2.2.1  da  una  «reportistica  semestrale»   contenente,   come
previsto al citato punto 7 della delibera CIPE 127/2017 «gli elementi
conoscitivi sullo stato  di  avanzamento  degli  interventi  e  sugli
obiettivi fisici raggiunti» da inviare  da  parte  delle  regioni  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la condizione abitativa, con riferimento a tutti  gli  interventi
finanziati in ciascun ambito regionale, con cadenza semestrale  entro
il 31 maggio  e  il  30  novembre  di  ciascun  anno,  da  aggiornare
contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di
cui al precedente punto 1. La «reportistica semestrale»,  utilizzando
dei  format  unitari  che  saranno  forniti   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la  condizione
abitativa, illustra per ciascuna  programma  regionale  l'avanzamento
dell'attuazione degli interventi in  esso  previsti  sin  dalle  fasi
progettuali, nonche' l'avanzamento dei lavori  e  delle  liquidazioni
operate  con  le   risorse   statali   erogate.   Nell'ambito   della
reportistica semestrale sono trasmessi anche  gli  atti  sottoscritti
che  vincolano  i  soggetti  proponenti  (con   gli   estremi   della
pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione  regionale
degli stessi) e per ciascun intervento un report sintetico  volto  ad
illustrare le caratteristiche del progetto o dei progetti  definitivi
approvati, con specifico riferimento al rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1  lettera  a)  della
delibera CIPE n. 127/2017. 
      2.2.2 da una «reportistica specialistica» per  la  divulgazione
dei risultati raggiunti con la  realizzazione  degli  interventi,  da
presentare da parte delle regioni contestualmente alle  richieste  di
erogazione delle risorse statali di cui  al  precedente  punto  1  e,
successivamente, all'avvenuta ultimazione degli interventi ricompresi
nell'ambito regionale. Tale reportistica  riguarda  in  dettaglio  il
rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e  9)  del
punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE  n. 127/2017  e  sara'  resa
accessibile sul sito web del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Qualora nell'ambito regionale siano previste piu' proposte
di intervento, la reportistica specialistica puo' essere limitata  al
programma  ritenuto  dalla  regione  piu'  significativo  tra  quelli
ammessi a finanziamento. 
    2.3 All'avvenuto completo collaudo  degli  interventi  ammessi  a
finanziamento,  ciascuna  regione  comunica   le   risultanze   degli
accertamenti riguardanti le eventuali  economie  e  residui,  con  la
quantificazione dell'importo da riprogrammare con le modalita' di cui
all'art. 3 del presente decreto. 
    2.4  La  predetta  «reportistica»  sara'  pubblicata   sul   sito
istituzionale del Ministero, delle regioni e dei soggetti  proponenti
per  realizzare  la  massima   trasparenza   sull'avanzamento   degli
interventi e sulla qualita' dei contenuti tecnici delle proposte e in
modo da diffondere i risultati raggiunti tra i soggetti  che  operano
nel settore.