Allegato 3
Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati
dai sismi 2016/2017
1. Criteri per il finanziamento degli interventi: erogazione del
finanziamento statale.
1.1 Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle
risorse di cui al punto 3.1 della delibera CIPE n. 127/2017 (che
prevede una disponibilita' di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 30
milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021,
20 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno
2023) i fondi di cui all'art. 3 lettera q) della legge 5 agosto 1978,
n. 457 saranno messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti, sui
rispettivi conti correnti vincolati con specifica destinazione che
saranno accesi da ciascuna regione presso le rispettive tesorerie, a
seguito di comunicazione della Direzione generale per la condizione
abitativa, secondo le seguenti modalita':
1.1.1 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna
regione, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte
degli organi di controllo del presente decreto;
1.1.2 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna
regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte
della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati
nell'ambito regionale, per un importo medio pari al 25% del
finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a
seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al
successivo punto 2. La Direzione generale per la condizione abitativa
non procedera' al trasferimento di risorse qualora non siano state
comunicate, entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del
presente decreto, le modalita' attuative degli interventi approvati e
di trasferimento delle risorse statali;
1.1.3 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna
regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte
della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con
il presente decreto, per un importo medio pari al 55% del
finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a
seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al
successivo punto 2;
1.1.4 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna
regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte
della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con
il presente decreto, per un importo medio pari al 75% del
finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a
seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al
successivo punto 2. La quota di finanziamento sara' decurtata della
quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.
1.2 Ultimati uno o piu' interventi, eventuali residui e/o
economie, accertate in fase di collaudo dalla relazione acclarante
Stato-Soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, saranno
riprogrammate dalla regione per la realizzazione di programmi
costruttivi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto delle
finalita' di cui punto 2.1 lettera a) punto 4) della delibera CIPE
n. 127/2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa.
2. Monitoraggio del programma.
2.1 In attuazione del punto 7 della delibera CIPE n. 127/2017, le
regioni ed i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento statale
si impegnano ad adempiere alla reportistica di monitoraggio dalla
data della comunicazione regionale di cui al comma 2 dell'art. 2 del
presente decreto e sino alla ultimazione e collaudo degli interventi.
2.2 Il monitoraggio e' costituito:
2.2.1 da una «reportistica semestrale» contenente, come
previsto al citato punto 7 della delibera CIPE 127/2017 «gli elementi
conoscitivi sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli
obiettivi fisici raggiunti» da inviare da parte delle regioni al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la condizione abitativa, con riferimento a tutti gli interventi
finanziati in ciascun ambito regionale, con cadenza semestrale entro
il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, da aggiornare
contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di
cui al precedente punto 1. La «reportistica semestrale», utilizzando
dei format unitari che saranno forniti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione
abitativa, illustra per ciascuna programma regionale l'avanzamento
dell'attuazione degli interventi in esso previsti sin dalle fasi
progettuali, nonche' l'avanzamento dei lavori e delle liquidazioni
operate con le risorse statali erogate. Nell'ambito della
reportistica semestrale sono trasmessi anche gli atti sottoscritti
che vincolano i soggetti proponenti (con gli estremi della
pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione regionale
degli stessi) e per ciascun intervento un report sintetico volto ad
illustrare le caratteristiche del progetto o dei progetti definitivi
approvati, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della
delibera CIPE n. 127/2017.
2.2.2 da una «reportistica specialistica» per la divulgazione
dei risultati raggiunti con la realizzazione degli interventi, da
presentare da parte delle regioni contestualmente alle richieste di
erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1 e,
successivamente, all'avvenuta ultimazione degli interventi ricompresi
nell'ambito regionale. Tale reportistica riguarda in dettaglio il
rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del
punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 e sara' resa
accessibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora nell'ambito regionale siano previste piu' proposte
di intervento, la reportistica specialistica puo' essere limitata al
programma ritenuto dalla regione piu' significativo tra quelli
ammessi a finanziamento.
2.3 All'avvenuto completo collaudo degli interventi ammessi a
finanziamento, ciascuna regione comunica le risultanze degli
accertamenti riguardanti le eventuali economie e residui, con la
quantificazione dell'importo da riprogrammare con le modalita' di cui
all'art. 3 del presente decreto.
2.4 La predetta «reportistica» sara' pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero, delle regioni e dei soggetti proponenti
per realizzare la massima trasparenza sull'avanzamento degli
interventi e sulla qualita' dei contenuti tecnici delle proposte e in
modo da diffondere i risultati raggiunti tra i soggetti che operano
nel settore.