(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                              I locali 
 
    1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato
gli  edifici  la  cui   posizione   e   descrizione   sono   elencate
nell'Allegato I. 
    2. I costi  risultanti  per  la  messa  in  opera  da  parte  del
Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a  carico  del
Governo. Le spese di gestione del  Segretariato  sono  a  carico  del
bilancio dell' assemblea. 
    3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e
le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi
di cui all'allegato I. 
    4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprieta' di  Roma
Capitale e sara' restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo  di
Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 
    5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente  Accordo,  il
Capo del Segretariato comunica al Governo  qualsiasi  occupazione  di
terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al  paragrafo
1 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Segretariato.  Nel
caso  in  cui  degli  edifici  siano  temporaneamente  occupati   dal
Segretariato per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali
edifici e' conferito lo status dei locali. 
    6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per  facilitare  lo
sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali  da  parte  del
Segretariato e, secondo la  legislazione  italiana,  tutti  i  lavori
connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.