(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                        PRIVILEGI E IMMUNITA' 
 
                             Clausola 1 
 
                      Inviolabilita' dei locali 
 
    1. I locali sono  inviolabili.  Nessun  ufficiale  o  funzionario
della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna  forma
di pubblica autorita' all'interno  della  Repubblica  italiana,  puo'
avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito  al  loro
interno senza il consenso del Capo del Segretariato. 
    2. Il consenso del Capo del Segretariato  ai  fini  del  predetto
accesso sara' presunto in caso  di  calamita'  naturale,  incendio  o
altro  tipo   di   emergenza   che   richieda   un'azione   immediata
nell'interesse della sicurezza pubblica. 
    3. I locali non saranno utilizzati in  alcun  modo  che  non  sia
compatibile con le Attivita' Ufficiali del del Segretariato. 
 
                             Clausola 2 
 
                        Protezione dei locali 
 
    Le autorita' italiane competenti adotteranno le  misure  ritenute
necessarie per  la  protezione  dei  locali  e  per  il  mantenimento
dell'ordine pubblico nelle  sue  prossimita'.  Inoltre  le  autorita'
italiane competenti possono, su richiesta del Capo del  Segretariato,
adottare tali misure all'interno dei locali del Segretariato. 
 
                             Clausola 3 
 
                    Inviolabilita' degli archivi 
 
    Gli archivi del Segretariato sono  inviolabili.  L'inviolabilita'
conferita da questo paragrafo si  estende  a  tutti  i  registri,  la
corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i
fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film,  le  registrazioni
sonore e qualsiasi altro materiale  mediatico,  ovunque  essi  siano,
purche' appartenenti a o detenute dal Segretariato nonche' a tutte le
informazioni contenute al loro interno. 
 
                             Clausola 4 
 
                     Immunita' del segretariato 
 
    1. Nell'ambito delle proprie attivita' ufficiali, il Segretariato
godra' dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, tranne: 
      a) casi specifici in cui il  Capo  del  Segretariato  vi  abbia
espressamente  rinunciato.   Tuttavia,   si   considerera'   che   il
Segretariato abbia rinunciato a tale immunita' qualora,  ricevuta  la
richiesta di rinuncia all'immunita' da parte dell'autorita' nazionale
dinnanzi alla quale  l'azione  e'  promossa,  non  abbia  comunicato,
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, di  non  voler
rinunciare a tale immunita'; 
      b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per il danno
derivante da un incidente provocato  da  un  veicolo  appartenente  o
utilizzati per conto  del  Segretariato  o  nel  caso  di  infrazione
stradale; 
      c)  nel  caso  di  pignoramento,   a   seguito   di   decisione
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, delle indennita',  delle
retribuzioni e degli emolumenti dovuti dal Segretariato ad un  membro
del suo personale. 
    2. Fatto salvo il  paragrafo  1,  le  proprieta'  e  i  beni  del
Segretariato ovunque situati godono dell'immunita' da qualsiasi forma
di provvedimento  cautelare  amministrativo  o  giudiziario  come  la
requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, tranne per quanto
temporaneamente  necessario   in   relazione   alla   prevenzione   e
all'indagine su incidenti  che  coinvolgano  veicoli  appartenenti  o
utilizzati per conto del Segretariato. 
    L'immunita' conferita dai paragrafi 1 e 2 si estende ai mezzi  di
trasporto utilizzati dal Segretariato nelle sue Attivita'  Ufficiali,
inclusi quelli noleggiati o presi in  prestito  per  tali  scopi.  Il
Segretariato adotta le misure necessarie ad assicurare che i mezzi di
trasporto utilizzati nelle sue  Attivita'  Ufficiali  possano  essere
identificati. 
 
                             Clausola 5 
 
                               Servizi 
 
    1. Il Governo si adopera per fare in modo che il Segretariato sia
fornito  con  i  servizi   pubblici   necessari   per   il   corretto
funzionamento del Segretariato, compresi  elettricita',  acqua,  gas,
comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione
antincendio. In caso di interruzione  o  minacciata  interruzione  di
tali servizi, il  Governo  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire che le attivita' del Segretariato non subiscano conseguenze
negative. 
    2. Il Governo adotta  tutte  le  misure  idonee  a  garantire  al
Segretariato l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet  e  ad
altri canali di comunicazione. 
    3. Il Segretariato ha il  diritto  di  installare  e  di  gestire
sistemi di  telecomunicazione  nei  locali. Il  Governo  provvede  al
rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie  al  Segretariato
per l'installazione  e  l'esercizio  di  antenne  fisse  e  mobili  e
qualsiasi altra apparecchiatura  relativa  alle  comunicazioni  radio
satellitari. 
 
                             Clausola 6 
 
                         Bandiera e simbolo 
 
    Il Segretariato ha la facolta' di esporre la sua bandiera  ed  il
suo simbolo nonche' le bandiere dei suoi membri  e  degli  Stati  che
cooperano con esso sui locali e sui mezzi di trasporto  che  utilizza
nelle proprie attivita' ufficiali. 
 
                             Clausola 7 
 
                       Esenzione dalle imposte 
 
    1. Il Segretariato e le sue proprieta', nello  svolgimento  delle
proprie Attivita' Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette. 
    2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e  alle  transazioni
effettuate nell'ambito delle attivita' ufficiali, il Segretariato  e'
esente dalle relative imposte indirette. 
    3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue: 
      a) Il Segretariato e' esentato dal pagamento  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  (IVA)  sugli  acquisti  sostanziali  connessi  alla
realizzazione delle proprie attivita' ufficiali  e  allo  svolgimento
delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo,  per  «acquisti
sostanziali» si intendono gli  acquisti  di  beni  o  prestazioni  di
servizi per i quali il valore della fattura supera il limite  fissato
dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni  internazionali
in Italia. 
      b) Il  Segretariato  e'  esentato  da  dazi  doganali  e  altre
imposte, divieti  o  restrizioni  alle  merci  di  qualsiasi  natura,
importate  o  esportate  dal  Segretariato  nell'ambito   delle   sue
Attivita' Ufficiali. 
      c)  Il  Segretariato  e'  esonerato  dall'imposta  sul   valore
aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto  e
l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Segretariato  e
dei loro pezzi di ricambio. Il Segretariato e' inoltre esentato dalle
imposte sui veicoli a motore su questi  veicoli,  che  devono  essere
registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per
tali  veicoli  possono  essere  acquistati  o  importati  senza  dazi
doganali,  entro  i  limiti  quantitativi  concessi   alle   missioni
diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana. 
    4. Il  Segretariato  e'  esonerato  dalle  imposte  locali  sulle
proprieta' e imposte sulle attivita', di registrazione  dei  terreni,
ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo  su  atti,
contratti e formalita' che sono strumentali alla concessiOne dell'uso
dei locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e  transazioni  che
sono  necessari  per  intraprendere  le   Attivita'   Ufficiali   del
Segretariato. 
    5.  Il  Segretariato  e'  inoltre  esentato  dall'accisa  e   dai
sovrapprezzi collegati  all'utilizzo  dell'energia  elettrica  e  gas
naturale   consumati   all'interno   dei    locali    ad    eccezione
dell'installazione per uso privato. 
    6. Le esenzioni e le concessioni di cui  alla  presente  Clausola
non si applicano ai dazi e alle tasse,  che  non  sono  altro  che  i
pagamenti per i servizi di pubblica utilita'. 
 
                             Clausola 8 
 
                 Esenzione dai controlli finanziari 
 
    Senza essere sottoposto a controlli  finanziari  da  parte  delle
Autorita' Italiane, regolamentari o moratori di qualsiasi natura,  al
fine di svolgere le proprie Attivita' Ufficiali, il Segretariato puo'
liberamente: 
      a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso
canali autorizzati e possederli e utilizzarli; 
      b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o  altri  mezzi
finanziari  esteri  o  locali  in  qualsiasi  valuta  all'interno   o
all'esterno della Repubblica italiana; 
      c) trasferire i propri  fondi,  titoli,  oro,  valute  e  altri
valori di valore da o  verso  la  Repubblica  italiana,  verso  o  da
qualsiasi altro Paese  o  all'interno  della  Repubblica  italiana  e
convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta. 
 
                             Clausola 9 
 
                            Comunicazioni 
 
    1. Tutte le  comunicazioni  dirette  ai  locali  o  al  personale
presente presso i locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno  in
partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi  forma  siano
trasmesse, non sono soggette a censura o ad  alcuna  altra  forma  di
intercettazione  o  interferenza.  Tale  esenzione  si  estende,  tra
l'altro, a pubblicazioni, registrazioni  di  computer,  fotogrammi  e
immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 
    2. Il Segretariato ha il diritto di  utilizzare  i  codici  e  di
inviare  e  ricevere  comunicazioni  ufficiali  tramite  corriere   o
sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunita' dei
corrieri e delle valigie diplomatiche. 
 
                             Clausola 10 
 
                           Rappresentanti 
 
    I rappresentanti beneficeranno: 
      a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti; 
      b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti  in
materia di valuta e di cambio  accordati  nella  Repubblica  italiana
agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano; 
      c) degli stessi servizi doganali per  quanto  riguarda  i  loro
bagagli personali, accordati alla  Repubblica  italiana  agli  agenti
diplomatici. 
 
                             Clausola 11 
 
                         Membri dello staff 
 
    l . I membri del personale godono, all'interno e con  riferimento
alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': 
      a) l'immunita' dal sequestro di bagagli ufficiali; 
      b) l'immunita' da  procedimenti  giurisdizionali  di  qualsiasi
tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti  gli
atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro  funzioni  ufficiali,
inteso che tale immunita'  continui  anche  quando  il  personale  in
questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni; 
      c) l'esenzione  per  i  membri  del  personale  che  non  siano
cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da  qualsiasi
forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti e indennita' che
vengano ad essi corrisposti da o per conto del Segretariato; 
      d) l'esenzione  per  i  membri  del  personale  che  non  siano
cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da  qualsiasi
forma di imposizione diretta sui redditi diversi  da  quelli  di  cui
alla  lettera  (c)  provenienti  da  fonti  esterne  alla  Repubblica
italiana; 
      e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro  familiari  e
del loro personale  domestico  al  seguito,  da  tutte  le  forme  di
restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; 
      f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e
non  residenti  permanenti  in  Italia,  la  liberta'  di   mantenere
all'interno della Repubblica italiana  o  altrove  valute  straniere,
valuta estera e conti  in  qualsiasi  valuta,  altri  beni  mobili  e
immobili. I membri del personale che non sono  cittadini  italiani  e
non  residenti  permanenti  in  Italia  possono  liberamente  portare
all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o
procedere al trasferimento di effetti personali  al  di  fuori  della
Repubblica italiana non superando il  limite  stabilito  dall'attuale
normativa UE e  nazionale.  I  membri  del  personale  che  non  sono
cittadini italiani e non  residenti  permanenti  in  Italia  possono,
durante la loro collocazione presso il Segretariato o alla cessazione
di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi  somma
ricevuta dal Segretariato nonche' un importo pari all'importo  totale
dei fondi importata nella Repubblica  italiana  in  qualsiasi  moneta
tramite  organi  autorizzati,  non  superando  il  limite   stabilito
dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione europea; 
      g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e
non residenti permanenti in Italia, il  diritto  di  importare  senza
dazi   e   tutti   gli   altri   tributi,   divieti   e   restrizioni
all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti
e mobilio, includendo un veicolo a motore in una  o  piu'  spedizioni
separate  che  devono  essere  spedite  entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole e comunque entro  18  mesi  dalla  loro  assegnazione  al
Segretariato. 
      h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che
non sono residenti permanenti in Italia,  possono  acquistare,  senza
dazi ed altri tributi, divieti  e  restrizioni  all'importazione,  un
nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto e'
esercitato  entro  18  mesi  dalla  data  in  cui  e'  stata  avviata
l'attivita' presso il Segretariato.  Tale  veicolo  non  puo'  essere
venduto nei primi 36 mesi dalla data di acquisto in Italia. 
    2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   Cooperazione
Internazionale della  Repubblica  italiana  rilascia  ai  membri  del
personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle  loro
famiglie, una carta d'identita' che specifica lo status del titolare. 
    3. Su richiesta  del  Segretariato,  il  Ministero  degli  Affari
Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  puo'  autorizzare   i
familiari che fanno parte della famiglia di un membro  del  personale
per svolgere attivita' autonome o salariate  in  Italia.  I  suddetti
familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti  alla  legislazione
italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e  diritto
del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove
attivita' o riavviare lavori gia' conclusi, il Segretariato  effettua
una  nuova  richiesta  di  autorizzazione  ai  sensi   del   presente
paragrafo. I privilegi e le immunita' previsti dal  presente  accordo
non si applicano alle attivita' di lavoro autorizzate  ai  sensi  del
presente paragrafo. 
    4. Oltre ai privilegi e  alle  immunita'  di  cui  alla  presente
clausola, al Capo del segretariato  sono  concessi  i  privilegi,  le
immunita' e le facolta' concesse agli Ambasciatori che sono  capi  di
missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia. 
    5. Il Segretariato comunica annualmente al Ministero degli Affari
Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  un  elenco  del   suo
personale e eventuali variazioni. 
    6. 11 paragrafo 1, lettera (f), e il  paragrafo  2  si  applicano
anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale  del
Segretariato per la durata della missione di questi ultimi. 
    7. Le  locazioni  di  immobili  residenziali  per  i  membri  del
personale  sono  esentati  dalla  tassa  di  registrazione.  Ai  fini
dell'applicazione dell'esenzione, il personale  interessato  presenta
all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato  del
Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza  dei  requisiti
necessari per concedere il beneficio fiscale. 
    8. Durante il loro periodo  di  lavoro  con  il  Segretariato,  i
membri del  personale,  i  metnbri  delle  loro  famiglie  e  i  loro
dipendenti domestici, gli esperti e i' membri  della  loro  famiglia,
possono continuare a guidare veicoli a motore utilizzando la  propria
patente di' guida straniera valida, a condizione che il titolare  sia
in possesso di una carta d'identita' valida rilasciata dall'Italia ai
sensi d.el paragrafo 2, o ottenere una patente di guida italiana alla
presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual  caso
la patente di guida ottenuta e' valida solo per il periodo in cui  il
titolare e' impiegato dal Segretariato. 
 
                             Clausola 12 
 
                               Esperti 
 
    Gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto  concerne  i
regolamenti  in  materia  di  valuta  e  di  cambio  accordali   alla
Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza. 
 
                             Clausola 13 
 
                         Previdenza sociale 
 
    Il Segretariato si assicura che  i  membri  del  personale  siano
coperti  da  un'adeguata  assicurazione  sanitaria  e  di  previdenza
sociale tramite istituti di assicurazione pubblici  o  privati  della
Repubblica italiana o di  qualsiasi  altro  Stato  che  fornisce  una
copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme  devono
essere rese note alle autorita' italiane competenti.  L'assicurazione
sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della  famiglia
di un membro  del  personale,  identificati  in  conformita'  con  il
relativo regolamento. 
    2. I membri del personale  sono  esenti  da  tutti  i  contributi
obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana.  Tuttavia,
i membri del  personale  hanno  la  possibilita'  di  contribuire  al
sistema di previdenza  sociale  italiana  su  base  volontaria  e  di
conseguenza trarre vantaggio da esso. 
    3. Possono essere stipulati  accordi  complementari  al  fine  di
conferire ai membri del  personale  la  possibilita'  di  fruire  dei
servizi forniti dal sistema sanitario italiano. 
    4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai  membri  delle
famiglie dei membri del personale, a meno che  non  siano  lavoratori
autonomi in Italia e siano  autorizzati  a  ricevere  prestazioni  di
previdenza sociale da parte dell'Italia. 
 
                             Clausola 14 
 
                        Disposizioni speciali 
 
    l . Fatti salvi i loro privilegi e immunita', i  beneficiari  dei
privilegi e  delle  immunita'  previste  da  questo  allegato  e  dal
presente Accordo  hanno  il  dovere  di  rispettare  le  leggi  ed  i
regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e  non
interferiscono negli affari interni dello Stato. 
    2. I privilegi e le immunita' concessi nel quadro dell'Allegato e
del presente Accordo non sono stabiliti per  il  beneficio  personale
dei loro destinatari. Sono accordati  unicamente  nell'interesse  del
Segretariato, in particolare per garantire, in ogni  circostanza,  la
liberta' di azione dell'assemblea  e  la  totale  indipendenza  delle
persone interessate. 
    3. l'assemblea ed il Segretariato collaborano in ogni momento con
le competenti Autorita' italiane per agevolare  l'applicazione  delle
leggi italiane e per prevenire  il  verificarsi  di  qualsiasi  abuso
connesso ai citati privilegi e immunita'. 
    4. Il segretariato ha il diritto ed il dovere di rinunciare  alle
immunita' del  proprio  personale  ove  ritenga  che  tali  immunita'
potrebbero ostacolare il normale corso della giustizia, e qualora sia
possibile    rinunciarvi    senza    pregiudicare    gli    interessi
dell'Assemblea. Il Segretariato comunica  alle  competenti  Autorita'
Italiane la rinuncia alle immunita' il  prima  possibile  e  al  piu'
tardi entro un mese.