(Trattato sul trasferimento-art. 1)
         TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA 
       DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE 
 
  La Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Colombia  (di  seguito
denominate "Le Parti"); 
  Sulla  base  del  reciproco  rispetto  per  la   loro   sovranita',
uguaglianza e reciproco vantaggio; 
  Desiderosi di rafforzare la  cooperazione  giudiziaria  in  materia
penale tra i due Paesi; 
  Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria
condanna nel paese  di  loro  cittadinanza  per  ragioni  umanitarie,
contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione; 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                             DEFINIZIONI 
 
  Ai fini del presente Trattato: 
  1. "La Parte che Trasferisce" indica quella  che  ha  trasferito  o
puo' trasferire una persona condannata fuori dal suo territorio; 
  2. "La Parte che Riceve" indica  quella  che  ha  ricevuto  o  puo'
ricevere una persona condannata all'interno del suo territorio; 
  3. "Persona condannata" si riferisce a una  persona  che  e'  stata
condannata da un'autorita' giudiziaria per scontare una  condanna  ne
"La Parte che Trasferisce"; 
  4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non  piu'
soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per  la
commissione di un reato, privativa della liberta' o restrittiva della
stessa.