ARTICOLO 10 TRATTAMENTO DELLA PERSONA TRASFERITA Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non puo' torturare ne' imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone trasferite in virtu' del presente Trattato, in conformita' agli obblighi internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani.