(Trattato sul trasferimento-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                TRATTAMENTO DELLA PERSONA TRASFERITA 
 
  Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita  e  non
puo' torturare ne' imporre trattamenti crudeli, inumani o  degradanti
alle  persone  trasferite  in  virtu'  del  presente   Trattato,   in
conformita' agli  obblighi  internazionali  derivanti  dagli  Accordi
applicabili in materia di diritti umani.