(Trattato sul trasferimento-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
           ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE 
 
  1.  Le  Autorita'  della  Parte  che   Riceve   devono   continuare
l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la  durata  della
pena o della misura  privativa  della  liberta'  personale  stabilite
nella sentenza emessa dalle Autorita' della Parte che Trasferisce. 
  2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata  dalla  legge  della
Parte che Riceve e soltanto tale Parte e' competente  per  l'adozione
delle relative decisioni, ivi compreso il  riconoscimento  in  favore
della  persona  trasferita  di  eventuali  benefici   o   particolari
modalita' di esecuzione della condanna. 
  3. Se la condanna e',  per  sua  natura,  durata  o  per  entrambe,
incompatibile con la  legge  della  Parte  che  Riceve,  questa  puo'
eseguirla o,  altrimenti,  commutarla  in  conformita'  alla  propria
legislazione interna. La condanna da  eseguirsi  non  puo',  in  ogni
caso: 
    a. essere  piu'  grave,  per  natura  o  durata,  della  condanna
inflitta nella Parte che Trasferisce; 
    b. eccedere il massimo della  pena  previsto  dalla  legge  della
Parte che Riceve per lo stesso reato o  per  un  reato  della  stessa
natura; 
    c. essere contraria ai  principi  fondamentali  della  Parte  che
Trasferisce. 
  4. L'esecuzione della sentenza dopo  la  commutazione  e'  regolata
dalle leggi e dalle procedure della Parte che  Riceve,  ivi  compresa
l'applicazione di diminuzioni di pena e della liberta' condizionale e
di altri benefici che possano essere  adottati  durante  l'esecuzione
della condanna.