ARTICOLO 12 MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE 1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria giurisdizione per la modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle proprie autorita' giudiziarie. 2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione di una condanna non appena venga informata di una decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della condanna o della pena imposta dalle sue autorita' giudiziarie.