(Trattato sul trasferimento-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                              TRANSITO 
 
  1. Quando una  Parte  abbia  concordato  con  uno  Stato  terzo  il
trasferimento di una persona condannata, la cui  esecuzione  comporti
il transito sul  territorio  dell'altra  Parte,  deve  richiedere  il
permesso a quest'ultima  Parte  per  il  transito.  La  richiesta  di
transito  e'  accompagnata  dalla  copia  del  provvedimento  che  ha
concesso il trasferimento della persona condannata. 
  2. Tale permesso non e' richiesto nel caso venga usato il trasporto
aereo e non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte. 
  3. Il permesso  di  transito  deve  essere  concesso,  purche'  non
contrasti con la legislazione interna della Parte.