ARTICOLO 14 TRANSITO 1. Quando una Parte abbia concordato con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata, la cui esecuzione comporti il transito sul territorio dell'altra Parte, deve richiedere il permesso a quest'ultima Parte per il transito. La richiesta di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata. 2. Tale permesso non e' richiesto nel caso venga usato il trasporto aereo e non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte. 3. Il permesso di transito deve essere concesso, purche' non contrasti con la legislazione interna della Parte.