(Trattato sul trasferimento-art. 10)
                             ARTICOLO 16 
                     ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE 
 
  1. Tutti i documenti, registri,  dichiarazioni  e  qualunque  altro
materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal  presente  Trattato,
sono esenti  da  qualunque  legalizzazione,  autenticazione  e  altri
requisiti formali. 
  2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro  materiale
trasmesso dall'Autorita' Centrale, devono essere ammessi  come  prova
senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticita'. 
  3. Le Autorita' Centrali garantiscono l'autenticita' dei  documenti
trasmessi.