ARTICOLO 17 SPESE 1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative: a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. 2. La Parte che Riceve puo' recuperare in tutto o in parte dalla persona condannata le spese sostenute.