(Trattato sul trasferimento-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                                SPESE 
 
  1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative: 
    a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione  delle
spese  sostenute  esclusivamente  nel  territorio  della  Parte   che
Trasferisce; e 
    b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. 
  2. La Parte che Riceve puo' recuperare in tutto o  in  parte  dalla
persona condannata le spese sostenute.