(Trattato sul trasferimento-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
              RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI 
 
  Il presente Trattato non  impedisce  alle  Parte  di  cooperare  in
materia di trasferimento delle persone condannate in  conformita'  ad
altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.