(Trattato sul trasferimento-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  1. Le  Parti  Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate. 
  2.  Ciascuna  Parte  puo',  conformemente  alle  disposizioni   del
presente Trattato, trasferire per ragioni  umanitarie  e  secondo  la
legislazione vigente tra le Parti una persona  condannata  nell'altra
Parte affinche' sconti nel  territorio  della  Parte  che  riceve  la
condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purche' si  rispettino
le condizioni per il relativo trasferimento.