ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate. 2. Ciascuna Parte puo', conformemente alle disposizioni del presente Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinche' sconti nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purche' si rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.