(Trattato sul trasferimento-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                        VIGENZA E CESSAZIONE 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni  dopo
la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno
comunicate,  per  via  diplomatica,  l'avvenuto  espletamento   delle
rispettive procedure interne. Lo stesso avra' durata illimitata. 
  2. Il  presente  Trattato  si  applica  a  qualsiasi  richiesta  di
trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore,  anche  se  i
relativi reati sono stati commessi prima che il Trattato sia  entrato
in vigore. 
  3. Ciascuna Parte puo' cessare gli effetti del presente Trattato in
qualsiasi momento mediante una  notifica  scritta  inviata  all'altra
Parte tramite i canali  diplomatici.  11  Trattato  cessera'  i  suoi
effetti novanta (90) giorni  dopo  che  una  delle  Parti  riceva  la
suddetta notifica per iscritto. La cessazione del  presente  Trattato
non riguardera'  le  richieste  trasmesse  precedentemente  alla  sua
cessazione. In aggiunta, e  indipendentemente  dalla  cessazione  del
presente Trattato, lo stesso continuera' ad applicarsi all'esecuzione
di sentenze di persone condannate che sono state trasferite in virtu'
del presente Trattato precedentemente agli effetti della cessazione. 
  4. Il presente Trattato potra' essere emendato  di  comune  accordo
tra le Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformita'  al
paragrafo 1 del presente Articolo. 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. 
 
  FATTO a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno  2016  in
lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico