ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI 1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorita' Centrali. 2. Le Autorita' Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia. 3. Se una delle Parti modifica l'Autorita' Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel piu' breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.