(Trattato sul trasferimento-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                         AUTORITA' CENTRALI 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  Trattato,  le   Parti
comunicano per iscritto attraverso le Autorita' Centrali. 
  2. Le Autorita'  Centrali  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana
e il Ministero della Giustizia e del Diritto  per  la  Repubblica  di
Colombia. 
  3. Se una delle Parti modifica l'Autorita' Centrale designata, deve
notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto  e  nel  piu'
breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.