ARTICOLO 4 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 1. Una persona condannata puo' essere trasferita soltanto se: a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle sue condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo stesso; c. la condotta per la quale e' stata inflitta la condanna nella Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che Riceve: d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno; e. la condotta per la quale e' stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia; ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono Parte; e iii. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata e' definitiva senza possibilita' di ulteriori impugnazioni; g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata nella Parte che Trasferisce; h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso; i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze giuridiche del suo trasferimento; j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni: a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase terminale; b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto a); o c. la persona condannata ha piu' di sessantacinque (65) anni di eta'; d. stato di invalidita' fisica o mentale della persona, debitamente certificato.