(Trattato sul trasferimento-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                   CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 
 
  1. Una persona condannata puo' essere trasferita soltanto se: 
    a. la persona condannata  ha  la  cittadinanza  della  Parte  che
Riceve; 
    b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacita' dovuta a
ragioni di eta' o alle sue condizioni fisiche  o  mentali  -  il  suo
legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente  allo
stesso; 
    c. la condotta per la quale e' stata inflitta la  condanna  nella
Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi  della
Parte che Riceve: 
    d. al momento della richiesta di trasferimento, la  durata  della
condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata
e' di almeno un anno.  In  casi  eccezionali,  i  due  Stati  possono
autorizzare il trasferimento anche se la durata  della  condanna  che
resta da eseguire e' inferiore a un anno; 
    e. la condotta per la quale e' stata  inflitta  la  condanna  non
costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente  Trattato
non si considerano reati politici: 
      i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo
di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia; 
      ii.  il  genocidio  ed  atti  di  terrorismo  conformemente  ai
Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi  gli  Stati
sono Parte; e 
      iii.  altri  reati  che,  conformemente  ai  Trattati  e   alle
Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti,  non  possono  essere
considerati reati politici; 
    f. la sentenza pronunciata a carico della persona  condannata  e'
definitiva senza possibilita' di ulteriori impugnazioni; 
    g. non sussistono procedimenti penali  pendenti  a  carico  della
persona condannata nella Parte che Trasferisce; 
    h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso; 
    i. le Parti comunicano alla  persona  condannata  le  conseguenze
giuridiche del suo trasferimento; 
    j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il
proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti
il trasferimento, deve comunicare  all'altra  Parte  i  motivi  della
decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3. 
  2. A integrazione di quanto precede e al fine di  decidere  su  una
richiesta   di   trasferimento,   le   Parti   possono   tenere    in
considerazione, tra le altre, l'esistenza  comprovata  di  una  delle
seguenti situazioni: 
    a. la persona condannata soffre di una grave malattia  che  mette
in pericolo imminente la sua vita o soffre di una  malattia  in  fase
terminale; 
    b. i genitori, figli, coniuge  o  compagno  fisso  della  persona
condannata si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto
a); o 
    c. la persona condannata ha piu' di sessantacinque (65)  anni  di
eta'; 
    d.  stato  di  invalidita'  fisica  o  mentale   della   persona,
debitamente certificato.